trit_Codex_Canonici_Iuris2167_35 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1566 – I testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a meno che non si tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno consultare gli appunti che abbiano portato con sé.