trit_Codex_Canonici_Iuris2158_38 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann. 1418 e 1469, § 2.