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trit_Codex_Canonici_Iuris2158_38

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann. 1418 e 1469, § 2.

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