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trit_Codex_Canonici_Iuris214_48

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 140 – § 1. Qualora siano stati delegati parecchi a trattare in solido lo stesso affare, chi per primo abbia iniziato a svolgere l’affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non sia stato impedito o non abbia voluto procedere ulteriormente nel condurlo a termine.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris214
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