trit_Codex_Canonici_Iuris2118_52

Can. 1522 – La perenzione estingue gli atti del processo, ma non gli atti della causa; anzi questi possono avere valore anche in una successiva istanza, purché essa si svolga tra le stesse persone e sullo stesso oggetto; ma per ciò che riguarda gli estranei, non hanno altro valore se non di documenti.