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trit_Codex_Canonici_Iuris2111_40

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1515 – Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.

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