trit_Codex_Canonici_Iuris2111_40 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1515 – Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.