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trit_Codex_Canonici_Iuris2104_41

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per iscritto, che deve essere letto all’attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall’attore.

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