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trit_Codex_Canonici_Iuris2094_44

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1496 – § 1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che cioè imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenere dal giudice il sequestro.

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