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trit_Codex_Canonici_Iuris2093_32

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1495 – L’azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad un’unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.

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