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trit_Codex_Canonici_Iuris2091_42

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1494 – § 1. La parte convenuta può intraprendere un’azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l’attore, o per il nesso della causa con l’azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell’attore.

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