trit_Codex_Canonici_Iuris2080_34 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1486 – § 1. La rimozione del procuratore o dell’avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.