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trit_Codex_Canonici_Iuris2070_46

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1481 – § 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l’assistenza di un procuratore o di un avvocato.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2070
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trit_Codex_Canonici_Iuris2071_23
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