trit_Codex_Canonici_Iuris2032_65

Can. 1457 – § 1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall’autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell’ufficio.