trit_Codex_Canonici_Iuris2015_61

Can. 1448 – § 1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.