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trit_Codex_Canonici_Iuris2009_43

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1441 – Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, § 4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.

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