trit_Codex_Canonici_Iuris1994_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1428 – § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l’istruttoria della causa, scegliendo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.