trit_Codex_Canonici_Iuris198_43 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti del suo mandato se compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello determinato dal mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dallo stesso delegante.