trit_Codex_Canonici_Iuris1981_56

§ 2. Il ricorso fatto alla Sede Apostolica non sospende tuttavia, salvo il caso di appello, l’esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avocato a sé la causa.