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trit_Codex_Canonici_Iuris1966_50

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1399 – Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di cui una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

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