trit_Codex_Canonici_Iuris1954_30 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1390 – § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per delitto di cui al can. 1387, incorre nell’interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.