trit_Codex_Canonici_Iuris1948_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1386 – Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un’azione o un’omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi accetta i doni e le promesse.