trit_Codex_Canonici_Iuris1942_48

Can. 1375 – Coloro che impediscono la libertà del ministero o dell’elezione o della potestà ecclesiastica oppure l’uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano l’elettore o l’eletto o chi esercita potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena.