trit_Codex_Canonici_Iuris1933_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 3. Si provveda che la domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell’imputato o sia necessario per riparare lo scandalo.