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trit_Codex_Canonici_Iuris1927_47

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. L’obbligo di osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d’infamia.

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