trit_Codex_Canonici_Iuris191_54

Can. 130 – La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengono riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.