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trit_Codex_Canonici_Iuris1910_32

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1330 – Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.

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