trit_Codex_Canonici_Iuris1910_32 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1330 – Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.