trit_Codex_Canonici_Iuris1905_48

Can. 1327 – La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l’attenuino o l’aggravino.