trit_Codex_Canonici_Iuris1903_43 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. E’ tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.