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trit_Codex_Canonici_Iuris1903_43

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. E’ tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

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