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trit_Codex_Canonici_Iuris1894_51

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1314 – La pena per lo più è ferendae sententiae , di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi late sententiae , così che vi s’incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca.

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