§ 2. Se l’esecuzione degli oneri imposti sia diventata impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne abbiano colpa alcuna, l’Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile la volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri, ad eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del can. 1308.