trit_Codex_Canonici_Iuris188_33 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 128 – Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad una altro, è tenuto all’obbligo di riparare il danno arrecato.