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trit_Codex_Canonici_Iuris1889_37

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, ci sia un secondo registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris1889
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