trit_Codex_Canonici_Iuris1882_85

§ 3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l’Ordinario di cui nel §§ 1 e 2 è l’Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell’istituto clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di vita apostolica di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è l’Ordinario proprio del religioso fiduciario.