trit_Codex_Canonici_Iuris1872_59

Can. 1296 – Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l’alienazione sia civilmente valida, spetta all’autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.