trit_Codex_Canonici_Iuris1865_100

Can. 1292 – § 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei beni che s’intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l’autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all’autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l’autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.