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trit_Codex_Canonici_Iuris1864_41

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1291 – Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell’autorità competente a norma del diritto.

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