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trit_Codex_Canonici_Iuris1861_30

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1288 – Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris1861
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