trit_Codex_Canonici_Iuris1784_35 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1230 – Col nome di santuari si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo.