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trit_Codex_Canonici_Iuris1755_43

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1206 – La dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque Vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedicazione nel proprio territorio.

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