trit_Codex_Canonici_Iuris174_78

Can. 122 – Se l’insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte di esso sia unita a un’altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l’autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati: