trit_Codex_Canonici_Iuris1663_26
§ 2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.
§ 2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019