trit_Codex_Canonici_Iuris164_50

§ 2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell’autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell’autorità competente che concede espressamente la medesima personalità.