trit_Codex_Canonici_Iuris1638_33 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1112 – § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.