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trit_Codex_Canonici_Iuris1610_49

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l’altra invece non battezzata.

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