trit_Codex_Canonici_Iuris1560_50

Can. 1052 – § 1. Il Vescovo che conferisce l’ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l’idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto.