trit_Codex_Canonici_Iuris152_39 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. Qualsiasi battezzato che abbia compiuto quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa rituale di diritto proprio; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto.