trit_Codex_Canonici_Iuris1522_54

Can. 1019 – § 1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all’istituto o alla società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.