trit_Codex_Canonici_Iuris14_43 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. L’ignoranza o l’errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario.