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trit_Codex_Canonici_Iuris134_46

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 102 – § 1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l’intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.

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