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trit_Codex_Canonici_Iuris131_51

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 100 – La persona viene detta: abitante , nel luogo in cui è il suo domicilio; dimorante, nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris131
trit_Codex_Canonici_Iuris130_22
trit_Codex_Canonici_Iuris132_47
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