trit_Codex_Canonici_Iuris10_67

§ 2. I forestieri non sono obbligati: 1° alle leggi particolari del loro territorio fino a quando ne sono assenti, a meno che o la loro trasgressione rechi danno nel proprio territorio, o le leggi siano personali; 2° e neppure alle leggi del territorio in cui si trovano, eccetto quelle che provvedono all’ordine pubblico, o determinano le formalità degli atti, o riguardano gli immobili situati nel territorio.